Da motivare l’inerenza delle spese di pubblicità
Le spese di pubblicità portate in deduzione da parte dell’impresa, devono essere documentate, oltre che dalla fattura, anche attraverso un riscontro dell’attività promozionale svolta dall’asd. Questo concetto è stato ribadito dalla Ctr Puglia, Sentenza 2442/7/2017.
Quotidiano Fisco – 12 febbraio 2018
Foto generica e stadio vuoto: bocciata la sponsorizzazione
di Alessia Urbani Neri
Le spese di sponsorizzazione erogate in favore di associazioni sportive dilettantistiche sono interamente deducibili se volte a incrementare l’immagine del soggetto beneficiario ed in concreto eseguite dal medesimo.
Infatti, in base all’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, i costi sopportati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituiscono spese di pubblicità, interamente deducibili fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro, purché siano volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
La norma richiede, quindi, che la fruizione dell’agevolazione in esame sia subordinata alla sussistenza della duplice condizione della destinazione del corrispettivo erogato alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, nonché al riscontro, a fronte dell’erogazione, di una specifica attività promozionale del soggetto sponsorizzato.
In tal senso si è pronunciata la Ctr della Puglia nella sentenza 2442/7/2017 (presidente Dima, relatore Daddabbo), che ha confermato l’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva disconosciuto i costi dedotti dall’impresa nel 2009 per l’importo di 20mila euro in favore di una associazione sportiva dilettantistica di basket, per non avere la ditta provato l’effettiva esecuzione della prestazione. Difatti, ai fini della prova della realizzazione in concreto dell’attività di sponsorizzazione, il collegio non ha ritenuto sufficiente la produzione di fotografie che ritraevano un generico striscione pubblicitario – che presentava il solo nome della ditta – appeso alle transenne del campo di basket, non solo perché mancava ogni riferimento all’anno in cui tale esposizione è stata fatta, ma anche perché tale striscione – data la sua genericità – non era in alcun modo riconducibile ad una manifestazione dell’associazione sportiva beneficiaria della spesa, oltre al fatto che gli spalti e il campo di gioco apparivano nelle foto completamente vuoti.
Quanto sostenuto dalla Ctr trova conforto nella recente giurisprudenza di legittimità che con la decisione 26630/2017 – confermativa di altre precedenti pronunce 5720/2016 e 7202/2016 – ha affermato che nel caso di sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, pur non essendo necessario dimostrare il nesso inferenziale tra attività dello sponsor e del soggetto sponsorizzato, atteso che per presunzione assoluta di legge si tratta di spese qualificabili come di pubblicità, è comunque richiesto che il soggetto sponsorizzato sia effettivamente un’associazione sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite di 200 mila euro; la sponsorizzazione sia volta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor ed, infine, l’associazione abbia in concreto posto in essere una specifica attività promozionale, come l’apposizione del marchio sulle divise o l’esibizione di striscioni o cartelloni sul campo di gioco collegati ad un evento sportivo.
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