Corte UE: quali limiti di esenzione Iva nello sport

La Corte di giustizia UE, a seguito di ricorso della Commissione Europea, si è pronunciata sui limiti operativi degli Stati membri in merito dell’esenzione da Iva per talune prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport o dell’educazione fisica.

Con la sentenza del 25 febbraio 2015, causa C-22/15, la Corte chiarisce la natura delle esenzioni Iva a favore di alcune attività di interesse pubblico applicate dagli Stati membri  con riferimento all’articolo 132, lett. m) della direttiva 2006/112CE – m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Il caso

La Commissione europea aveva intentato ricorso alla Corte di giustizia in merito ad una presunta infrazione per violazione della normativa europea dell’Olanda, la quale aveva previsto l’esenzione da Iva per i servizi di noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni, resi ai soci di associazioni nautiche assimilandole alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, le quali  rendevano i predetti servizi non avvalendosi di una o più persone impiegate presso di esse.

Il contrasto alla normativa europea della disciplina olandese era dettato dalle seguenti ragioni:

  • l’agevolazione era eccessivamente ampia nel ritenere che l’attività nautica o ricreativa fosse rapportata alla pratica sportiva e di educazione fisica;
  • l’esenzione risultava troppo ristretta in quanto per poter usufruire della stessa le associazioni non potevano assumere personale.

A parere della Commissione, quindi, l’esenzione olandese è nello stesso tempo troppo ampia e troppo restrittiva.

 La sentenza

La Corte di Giustizia ha ritenuto il ricorso della Commissione fondato e considerava la disciplina olandese non conforme alla normativa dell’Unione relativa all’Iva.

In particolare, i giudici europei sottolineano come la direttiva Iva obbliga gli Stati membri ad esentare da Iva alcune prestazioni svolte da organismi senza fini di lucro nei confronti di persone che svolgono pratica sportiva o di educazione fisica.

Al di là dei vari principi di merito la Corte rimarca il proprio orientamento di giurisprudenza che concede la facoltà agli stati membri di poter valutare i limiti dell’ambito di applicazione delle esenzioni in applicazione all’articolo 133, primo comma, lettere da a), c) e d) della direttiva 2006/112.

Sotto un primo punto, la Corte evidenzia che l’esenzione dall’Iva prevista dalla direttiva europea non è applicabile a quelle attività, collegate alla pratica dello sport o dell’educazione fisica quali i servizi di noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni, resi ai soci di associazioni nautiche che fanno un uso soltanto ricreativo o addirittura solo di parcheggio, senza lasciare l’ormeggio, dell’imbarcazione situata nel posto barca noleggiato.

Sotto un secondo aspetto, la Corte rileva la difformità tra principi europei e la normativa olandese la quale applica la disciplina dell’esenzione dell’iva per le associazioni sportive a condizione che non si avvalgano di persone alle proprie dipendenze.

Conclusione

La Corte di Giustizia con la sentenza del 25 febbraio 2015 C-22/15 chiarisce che non beneficiano dell’esenzione Iva quegli organismi senza fini di lucro che forniscono servizi non strettamente connessi allo sport o all’educazione fisica, richiamando l’articolo 132, lett. m) della direttiva 2006/112CE. Inoltre la Corte rileva l’evidente contrasto tra la norma comunitaria e quella olandese che invece prevede l’impossibilità nel beneficiare dell’esenzione dall’Iva  per gli enti non profit che assumono lavoratori.

Fiscooggi.it del 25 febbraio 2016

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