Corsi musicali esenti Iva se svolti da istituti riconosciuti dalla Pa
L’articolo 10, Dpr 633/72, comma 1, n.20 subordina l’applicazione dell’esenzione dall’Iva alla coesistenza di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, individuati come segue:
- le prestazioni rese devono essere di natura educativa o didattica, in particolare formazione, aggiornamento, riqualificazione riconversione professionale;
- le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, come definito nella risoluzione 134/E del 2005e nella circolare 22/E del 18 marzo 2008. La citata risoluzione 134/E/2005 ha chiarito, in motivazione, che la ratio della disposizione di cui all’articolo 10, n. 20 del Dpr 633/72 è quella di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che la pubblica amministrazione riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità dei docenti, l’efficienza delle strutture e del materiale didattico, eccetera), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico.
Fonte: Gruppo Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco – di Romano Mosconi – 5 settembre 2024