Contratti di sponsorship da valutarne il beneficio effettivo, precisazioni Anac

Le Amministrazioni pubbliche devono valutare adeguatamente i contratti di sponsorship stipulati per favorire interventi di restauro su beni culturali, sviluppando anche controlli sull’effettuazione delle controprestazioni da parte dello sponsor. Importanti precisazioni sono state fornite dall’’Autorità nazionale anticorruzione in merito alla gestione di tali rapporti con propria deliberazione 625/2017.

Quotidiano Enti Locali  – Il Sole 24 Ore – 4 luglio 2017

Sponsorizzazioni da valutare in base al beneficio effettivo

di Alberto Barbiero

L’Esclusivo per Quotidiano Enti Locali & PA

Le amministrazioni pubbliche devono definire valori adeguati per i contratti di sponsorizzazione dai quali acquisiscono risorse, sviluppando anche controlli sull’effettuazione delle controprestazioni da parte dello sponsor.

Le regole di base
L’Autorità nazionale anticorruzione, intervenendo nelle funzioni di vigilanza su una segnalazione relativa a una serie di contratti di sponsorship stipulati da un Comune per favorire interventi di restauro su beni culturali, con la deliberazione 625/2017 ha fornito importati precisazioni sulle modalità di gestione di questi rapporti. L’Anac, rifacendosi alla giurisprudenza e alle interpretazioni rese in passato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ha anzitutto focalizzato l’attenzione sugli elementi caratteristici del contratto di sponsorizzazione, che è un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor offre le proprie prestazioni nei confronti della pubblica amministrazione (sponsee), la quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti durante lo svolgimento di determinate attività. Pertanto, la controprestazione a favore dello sponsor consiste nel beneficio derivante dall’associazione del prodotto, del marchio o della ditta a un bene o ad un evento (nel caso più ricorrente, il restauro di beni monumentali) cui si attribuisce una speciale rilevanza. La sponsorizzazione si ha quando l’iniziativa sostenuta dallo sponsor ha lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante.

Il valore del contratto
In questo particolare rapporto, la determinazione dell’importo contrattuale deve essere ancorata all’effettivo valore della controprestazione, resa dall’amministrazione pubblica. Gli enti devono quindi chiarire sempre puntualmente nel bando e nel successivo contratto di sponsorizzazione quali siano le controprestazioni offerte allo sponsor. È precisato, inoltre, che nelle sponsorizzazioni l’importo di base della procedura selettiva, ossia la soglia minima da indicare nell’avviso pubblico su cui sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può essere automaticamente identificata nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da eseguire o acquistare, ma «deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine (in senso lato) ritraibile dall’abbinamento del nome o del marchio d’impresa agli interventi da realizzare, che è, in sintesi, il valore che l’impresa candidata intende acquistare con la sua offerta.

Obiettivo profitto
L’amministrazione deve, infatti, tendere a massimizzare il profitto conseguibile mediante il ricorso alla sponsorizzazione, e questa necessità richiede che il controvalore offerto sia adeguatamente stimato, sulla base della sua ritenuta appetibilità sul mercato. Anche se il caso preso in esame dall’Anac è riferito all’applicazione dell’articolo 26 del Dlgs 163/2006, i contenuti della deliberazione sono comunque riferibili anche alla gestione delle sponsorizzazioni sulla base della più semplice procedura definita dell’articolo 19 del Dlgs 50/2016. L’Anac richiama le amministrazioni a porre attenzione sull’esatta qualificazione del rapporto, evidenziando come molto frequentemente la presunta sponsorizzazione si traduca un contratto per la cessione di spazi pubblicitari, poiché la prestazione resa dall’amministrazione si traduce nella semplice messa a disposizione di cartellonistica sui monumenti da restaurare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Delibera Anac (07-06-2017)

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