Contabilità regolare ma inattendibile, dunque è legittimo l’induttivo “puro”

La procedura può essere attivata se sono state riscontrate gravi, numerose e ripetute omissioni e in presenza di falsi elementi indicati in dichiarazione e risultanti dal verbale di ispezione. È questo l’importante principio affermato dall’ordinanza n. 4149 pronunciata il 18 febbraio 2020 dalla Corte di cassazione.

Fonte: FiscoOggi.it – 30 marzo 2020 – Contabilità regolare ma inattendibile dunque …

Cassazione ordinanza n. 4149 del 18 febbraio 2020

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