Competenza sulle controversie sportive

Un candidato, successivamente eletto tra i consiglieri dall’assemblea degli associati dell’Associazione sportiva dilettantistica Tiro a segno nazionale – sezione di Palermo – era stato successivamente escluso dalla carica per la sussistenza di una causa di ineleggibilità dovuta al rapporto di lavoro subordinato con la medesima sezione di Palermo. Impugnata tale decisone dinanzi al Tar del Lazio, la controversia arrivava dopo i vari giudizi di merito in Cassazione.

La Corte con Sentenza n. 3101 depositata il 2 febbraio 2022, chiariva un’importante principio in merito alla giustizia sportiva.

Sono riservate alla giustizia sportiva le controversie in cui si dibatte dell’osservanza e dell’applicazione delle regole tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della competizione, intese come norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, comprese le controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli organi sportivi preposti, riguardanti la sanzione nei confronti di atleti, tesserati e società sportive.

Contrariamente le controversie in cui si contesti l’elezione a una carica sociale di una federazione sportiva, per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, non è riservata agli organi di giustizia sportiva, e dà accesso alla giurisdizione statale, in quanto in questo caso non si discute del corretto risultato di una competizione e dell’applicazione di una regola tecnica, ma della legittima investitura di organi interni di quella particolare associazione.

Cassazione Sentenza n. 3101 del 2 febbraio 2022

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