Compensi sportivi in ambito internazionale
In assenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni le imposte sono dovute anche nello stato in cui si svolge l’evento sportivo.
Fonte: Eutekne.Info – 8 gennaio 2020
Compensi nello sport con tassazione variabile
Imposte dovute anche nello Stato in cui vengono svolte le gare, senza «copertura» da parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
di Gianluca ODETTO
La tassazione degli sportivi presenta caratteri peculiari in ambito internazionale, pur se i soggetti sono legati alla squadra di appartenenza da contratti di lavoro dipendente o autonomo. In termini generali, infatti, le Convenzioni stipulate dall’Italia prevedono, per entrambe le categorie di reddito, la tassazione – oltre che nello Stato di residenza della persona – anche nello Stato dove viene svolta l’attività, a condizione che la presenza in tale Stato risulti sufficientemente stabile. Il carattere di stabilità si presume:
– per i lavoratori dipendenti (privati), in virtù della presenza della persona nell’altro Stato per almeno 183 giorni;
– per i lavoratori autonomi, in virtù della presenza di una base fissa della persona nell’altro Stato.
Queste regole sono derogate dall’art. 17 del modello OCSE relativo agli artisti e sportivi (ripreso generalmente in modo fedele dall’Italia nelle Convenzioni bilaterali stipulate con gli altri Stati), secondo il quale i redditi di tali soggetti possono essere tassati anche nello Stato in cui le performance sono svolte, indipendentemente dalle disposizioni di cui agli artt. 7 e 15: lo Stato in cui viene svolta l’attività sportiva può, quindi, tassare il reddito dello sportivo non residente anche se questo non vi permane per almeno 183 giorni, se dipendente, o non ha in loco una stabile organizzazione o base fissa, se autonomo.
La tassazione nello Stato dove vengono svolti gli eventi sportivi è tale, naturalmente, se la legislazione interna così prevede. Per quanto riguarda l’Italia il requisito è soddisfatto, in quanto l’art. 23 comma 1 lettere c) e d) del TUIR prevede la tassazione dei redditi di lavoro dipendente e autonomo percepiti dai non residenti in relazione alle attività prestate in Italia; lo stesso può generalmente dirsi, a parti rovesciate, per le prestazioni svolte all’estero dagli sportivi residenti in Italia.
L’Italia ha di regola recepito nelle proprie Convenzioni anche l’art. 17, paragrafo 2 del modello OCSE, secondo cui il reddito può essere tassato anche nell’altro Stato, indipendentemente dalla durata della permanenza dello sportivo in loco o dalla presenza di una S.O. o base fissa, nel momento in cui il reddito è attribuito a un’altra persona (anche giuridica), quale un manager, la squadra di appartenenza, una c.d. star company, ecc. La norma convenzionale è trasposta, a livello di disposizioni interne, nell’art. 23 comma 2 lettera d) del TUIR, che tassa i compensi conseguiti da società ed enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto in Italia.
Limitando l’analisi ai compensi per prestazioni sportive “propriamente dette” (e non considerando, quindi, gli emolumenti corrisposti per merchandising, sponsorizzazioni, utilizzo dei diritti di immagine, ecc.), un problema che tipicamente sorge nella gestione fiscale di queste fattispecie è legata all’attività svolta in più Stati (ed è, quindi, fisiologico nel momento in cui l’atleta svolge la propria attività in Stati sempre diversi – ad esempio, per la Coppa del mondo di sci, o per tornei tennistici – o la squadra partecipa a competizioni internazionali, quali la Champions League o l’Europa League calcistiche, o le loro “omologhe” per gli altri sport di squadra).
La questione è analizzata nel Commentario all’art. 17 del modello OCSE, paragrafo 9.2, ad avviso del quale:
– se il compenso è direttamente legato allo Stato dove la performance è stata svolta, esso si considera prodotto in tale Stato;
– se, invece, non esiste una correlazione diretta, vale il criterio temporale.
Il Commentario esemplifica il principio con riferimento agli artisti, chiarendo che, se ad esempio un cantante riceve per una tournée un compenso fisso e il 5% dei ricavi del botteghino per ciascun concerto, il primo ammontare è ripartito tra i vari Stati in base al numero di concerti effettivamente svolti, mentre il secondo è imputato in base a quanto percepito.
Per gli sportivi, esiste un precedente specifico nella prassi nazionale nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 del 16 giugno 2006, secondo la quale i compensi erogati da una squadra italiana a ciclisti professionisti tedeschi non sono imponibili in Italia, se relativi a corse ciclistiche effettuate all’estero: nella fattispecie, in presenza di compensi unitariamente determinati, è stato ritenuto corretto assoggettare alla ritenuta prevista dall’art. 24 comma 1-ter del DPR 600/73 (trattavasi, nella fattispecie, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) la sola quota parte relativa alle giornate di gara svolte in Italia (è quanto la dottrina internazionale definisce quale duty days formula).
La previsione di un compenso unitario risulta, naturalmente, di difficile gestione: nella sua ripartizione “spaziale”, infatti, avrebbe lo stesso peso la giornata in cui viene giocata la finale di Champions League contro il Barcellona di Messi e Suarez rispetto a quella in cui viene organizzata la partita di allenamento con la Solbiatese. Per questo motivo, non solo nell’ambito della (ben più complessa) gestione dei compensi per i diritti di immagine, ma anche per quanto riguarda i “meri” stipendi, una loro articolazione contrattuale che tenga conto dell’importanza dei diversi eventi risulta essenziale.
Copyright 2020 © EUTEKNE SpA – riproduzione riservata
Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni (21-11-2017)
Risoluzione n. 79 del 16 giugno 2006_risoluzione_79