Collaboratori CONI, esclusi dalla presunzione di subordinazione

Il D.Lgs n. 81/2015, conosciuto come “Decreto Lavoro”, disciplina all’art. 2 il rapporto di lavoro subordinato in relazione alle collaborazione continuative. Nella sostanza la scomparsa delle collaborazioni a progetto. Tuttavia sono previste alcune deroghe, in particolare al comma 2, lett. d) non trovano applicazione le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, come disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il CONI e l’ Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro con separati interpelli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedono se la disposizione della citata lettera d) possa essere riferita anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in merito a quanto richiesto, ritenendo di escludere dalla presunzione di subordinazione non solamente le Associazioni e le società sportive dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del  CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Interpello 6-2016

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