Cessione di quote di società sportiva dilettantistica, indiretta distribuzione di utili
La cessione parziale di quote da parte di soci di società sportiva dilettantistica a titolo oneroso con importante sovrapprezzo, è considerata una indiretta distribuzione di utili, condizione espressamente vietata a questi soggetti sportivi dilettantistici che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Questa la conclusione al quale è pervenuta la C.T. Reg. della Lombardia, nella Sentenza n. 2050/21/2018, ritenendo la ssd uno schermo che mascherava un’attività di carattere lucrativo e imprenditoriale.
Eutekne – 2 luglio 2018
Con cessione di quote contra statuto srl sportiva dilettantistica senza benefici
Per la C.T. Reg. Lombardia, la cessione che comporta un sovrapprezzo rilevante integra una fattispecie di indiretta distribuzione di utili
Francesco NAPOLITANO
L’assoluta mancanza di attività di gestione societaria, prevista sia dalla disciplina codicistica che da quella statutaria, dà prova della netta trascuranza di tali disposizioni, tutt’altro che valutabili riduttivamente, mentre la cessione parziale delle quote sociali da parte dei tre unici soci a un nuovo quarto socio, con realizzo di un cospicuo sovrapprezzo, realizza una indiretta distribuzione di utili, del tutto vietata nell’ambito dei sodalizi sportivi dilettantistici che vogliano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore.
Sono questi i due punti cardine su cui la C.T. Reg. della Lombardia, nella sentenza n. 2050/21/2018, ha basato il proprio convincimento, per il quale la srl sportiva dilettantistica in questione era uno schermo che mascherava un’attività di carattere lucrativo/imprenditoriale.
In seguito a una verifica per l’anno d’imposta 2011, veniva emesso avviso di accertamento a carico di una srl sportiva dilettantistica, avendo ravvisato elementi tipici di attività esclusivamente commerciale, con conseguente recupero, in quanto non spettanti, delle agevolazioni fiscali previste per tali enti in virtù del combinato disposto dell’art. 90 della L. 289/2002, dell’art. 148 del TUIR e della L. 398/91, per cui spettano anche alle srl sportivo-dilettantistiche le medesime agevolazioni previste per le ASD.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso basandosi su un’asserita carenza di dimostrazione dei fatti contrari allo status della contribuente da parte dell’Ufficio, oltre che di una ininfluente mancata adesione da parte della srl alle clausole statutarie e del codice civile rispetto ad alcune attività amministrative/gestionali, come ad esempio la cessione di parte delle quote sociali e l’immissione di un nuovo socio, con omissione della relativa convocazione assembleare.
Diversamente da quanto stabilito in primo grado, i giudici di appello rilevano come “già i redattori del processo verbale di [constatazione] avevano (…) rimarcato come dagli elementi storici emersi nell’attività in concreto svolta (…) l’attività istituzionale e la struttura (…) risultassero di fatto permanere «solo sulla carta dell’atto costitutivo e dello statuto»”.
Per tale motivo, l’eccezione di mancata motivazione dell’atto nel ricorso di primo grado veniva a cadere in quanto l’avviso di accertamento aveva in sé tutti gli elementi già contenuti nel citato processo verbale di constatazione, ove era descritta con “diffusa analiticità” tutta l’attività di controllo svolta, sia formale che sostanziale, con gli esiti derivati.
Altro motivo di appello riguardava la netta violazione dello Statuto rispetto all’intrasferibilità delle quote sociali se non mortis causa, oltre all’ammissione di nuovi soci solo in seguito a delibera di aumento di capitale sociale, norme del tutto disattese in quanto vi era stata una cessione da parte dei tre soci (tutti familiari) di percentuali delle quote possedute dagli stessi a un quarto nuovo socio per un corrispettivo (50.000 euro) che aveva comportato un sovrapprezzo rilevante, integrando quindi una fattispecie di indiretta distribuzione di utili derivanti da esercizi precedenti in violazione della norma di cui all’art. 148, comma 8, lett. a) del TUIR, applicabile per effetto del rimando operato dall’art. 90 della L. 289/2002.
Rilevano – ancora – i giudici di merito una “assenza nella gestione delle previste deliberazioni di legge circa questioni dell’amministrazione societaria”, con riferimento ad assunzioni di rilevanti finanziamenti bancari a lungo termine e contratti di locazione per ampliamento della sede sociale, fatti importanti avvenuti “in un contesto di assoluta informalità”, nemmeno tramite notizia nei libri sociali obbligatori, indice di un consumato modo di fare trasgressivo dei principi di democraticità e trasparenza che devono connotare l’attività sociale in generale e quella più specifica dei sodalizi sportivi dilettantistici, proprio per l’enorme bagaglio di agevolazioni fiscali di cui sono destinatari.
Rilevata anche la mancanza di promozione sportiva
Nel corso dell’anno era emerso che la società aveva operato con indirizzo e obiettivo solo di lucro, non essendosi riscontrate tracce di promozione sportiva per lo sviluppo e diffusione della disciplina sportiva alla base della sua costituzione e neanche di partecipazione a manifestazioni sportive, come diversamente stabilito dalle clausole statutarie. Al di là dell’iscrizione al Registro CONI, argomento difensivo ritenuto irrilevante, le anomalie riscontrate hanno comportato l’impossibilità di qualificarsi come sportiva dilettantistica.
Tutti i rilievi dell’Ufficio sono stati ritenuti idonei a supportare tale tesi, a partire dalla citata cessione parziale delle quote sociali a un nuovo socio in pesante violazione dello Statuto, tassativamente chiaro in tal senso, e ancorché la fattispecie non sia collocata tra quelle ex art. 10, comma 6 del DLgs. 460/97, il corrispettivo incassato (50.000 euro) rispetto a quello del valore nominale (3.500 euro) fa emergere nettamente che la società sportiva era lo “schermo” studiato per finalità lucrative.
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