Cassazione, il regime 398/91 è sempre ispirato al principio al regima di cassa
La nota circolare 18/E/2018 (“Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantisti che di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano”), ha fornito chiarimenti ma prodotto anche alcune perplessità, tra queste spicca l’anomalia dei soggetti che adottando il regime agevolato della L. 398/91 che le prestazioni fatturate nel periodo d’imposta ma non ancora incassate rientrano ai fini della tassazione nello stesso periodo e, l’eventuale superamento della soglia dei 400.000 euro di ricavi il regime agevolato non risulta più applicabile.
Anomalia affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22440 del 15 luglio 2022 con affermando che “Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati, giustificandosi tale criterio con le particolari finalità, sottese alla possibile opzione per il regime agevolato, di tutela delle aggregazioni sociali senza scopo di lucro che perseguono finalità socialmente rilevanti”.
Fonte: Gruppo Euroconference – di Luca Caramaschi – 21 Luglio 2022