Campus estivo: la responsabilità precontrattuale vale anche se manca il numero minimo di partecipanti
Una società cooperativa sociale Onlus ricorreva in Cassazione contro un’agenzia di viaggi. La Onlus avrebbe impegnato l’agenzia per un campus estivo che però non ha avuto luogo a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. L’agenzia allora ricorreva in Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni sostenendo che la cooperativa non avesse rispettato la responsabilità precontrattuale. La Onlus, si opponeva a tal proposito poiché, secondo essa, non supponeva responsabilità siccome non era ancora stato firmato nessun contratto.
La Cassazione con la sentenza 19609/2022 rigetta il ricorso della cooperativa, obbligandola al risarcimento e al pagamento delle spese processuali. Secondo la Corte, infatti, l’agenzia aveva effettivamente avuto conferma dell’impegno ricevuto tramite il versamento dell’acconto di 200 euro che ne comprovava la volontà della cooperativa a dar seguito all’ordine. Inoltre, ha confermato il giudizio del Tribunale secondo il quale l’agenzia deve ottenere il risarcimento, siccome le trattative sono state interrotte improvvisamente e senza una valida giustificazione.