Campo di “calcetto saponato” fai da te, il gestore risarcisce l’infortunio

Il gestore (e l’assicuratore) risponde dell’infortunio occorso durante una partita di “calcetto saponato” – una variante che si gioca su un materasso di gomma gonfiabile di 9X6 metri, cosparsa d’acqua e sapone – se non ha disposto gli opportuni presidi antinfortunistici. E non può neppure trincerarsi dietro il fatto che la deduzione dell’omessa predisposizione dei presidi sarebbe tardiva perché formulata per la prima volta in sede conclusionale in primo grado. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37708 depositata oggi, affermando che “l’accertamento delle condizioni del campo di gioco, in relazione alla sua specifica destinazione ad ospitare partite di calcetto saponato, costituiva tema di giudizio implicito e necessario e non richiedeva ulteriore specifica allegazione”, eccetto l’onere probatorio a carico del danneggiato…

 

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La Corte afferma che il danno è ascrivibile a responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.  Un campo di “calcetto saponato”, la Cassazione afferma che la peculiarità dell’attività sportiva richiede di per se l’utilizzo di piano idoneo ad attutire le inevitabili cadute di chi vi partecipa.

Corte di cassazione sentenza n. 37708 del 2 del 30 dicembre 2021

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