Calcio: la plusvalenza sulle vendite dei giocatori deve essere soggetta a IRAP

La Corte di cassazione, con sentenza n. 5068 pubblicata il 26 febbraio 2024, ha fatto chiarezza riguardo la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di calciatori tra club. In risposta al ricorso presentato dall’Udinese Calcio S.p.a., che contestava la decisione della Corte Tributaria Regionale di Udine di negare il rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), la Cassazione ha chiarito che tali plusvalenze sono soggette all’Irap.

La sentenza stabilisce, infatti, che il trasferimento di un calciatore da una società sportiva a un’altra, prima della scadenza naturale del contratto, è equiparabile alla cessione di un bene immateriale e quindi è rilevante ai fini fiscali.

Questo pronunciamento sottolinea l’importanza di considerare i trasferimenti dei calciatori come operazioni economiche significative per gli enti fiscali, poiché implicano la cessione di diritti economici e immateriali che devono essere soggetti a tassazione.

Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di giudizio.

Cassazione Civile Sentenza 26 febbraio 2024 n. 5068

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