Bonus per comprovata iscrizione a centri estivi
L’INPS con proprio messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, ha comunicato l’avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia previsti dal decreto “Rilancio”. Precisa, inoltre nel dettaglio, la platea dei soggetti ammissibili al beneficio, la relativa misura della prestazione e le modalità di erogazione dei bonus.
Fonte: Eutekne.Info – 11 giugno 2020
Spese per i centri estivi non detraibili
L’iscrizione dei figli a campus estivi e colonie non può essere ricompresa né fra le spese di frequenza scolastica, né fra le spese sportive dei ragazzi
Arianna ZENI
L’art. 72 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), modificando l’art. 23 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, ha aumentato a 1.200 euro (ovvero 2.000 per determinati settori) l’importo massimo complessivo del bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (art. 23 comma 8 del DL 18/2020).
In alternativa, il bonus è erogato per l’iscrizione, da provare con idonea documentazione, a:
– centri estivi;
– servizi integrativi per l’infanzia (di cui all’art. 2 del DLgs. 13 aprile 2017 n. 65);
– servizi socio-educativi territoriali;
– centri con funzione educativa e ricreativa;
– servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori:
– dipendenti del settore privato;
– iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della L. 8 agosto 1995 n. 335;
– autonomi iscritti all’INPS;
– autonomi iscritti alle casse professionali.
Le spese sostenute per l’iscrizione dei figli a campus estivi, colonie, ecc., tuttavia, non godono di alcuna detrazione fiscale. Tali oneri, infatti, non possono essere ricompresi né fra le spese di frequenza scolastica, né fra le spese sportive dei ragazzi.
Bonus baby sitting e centri estivi alternativi
Con riguardo alla prima tipologia di oneri, è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% ai sensi della lett. e-bis dell’art. 15 comma 1 del TUIR per le spese di frequenza:
– delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);
– del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
– delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% (art. 1 comma 617 della L. 232/2016), da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a 800 euro a decorrere dall’anno 2019.
Rientrano tra le spese detraibili:
– le tasse (es. di iscrizione e di frequenza);
– i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica, anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola);
– i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, diversi da quelli di cui alla successiva lett. i-octies) (la lett. i-octies) prevede la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, senza un limite massimo) (cfr. circ. 2 marzo 2016 n. 3, § 1.15, circ. 6 maggio 2016 n. 18, § 2.1 e ris. 4 agosto 2016 n. 68).
Alle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (rimangono comunque esclusi da questa agevolazione i figli di età inferiore a 5 anni), invece, spetta la detrazione IRPEF del 19%, nel limite massimo di 210 euro per ciascun ragazzo, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. i-quinquies) del TUIR.
Entrambe le agevolazioni, dal 1° gennaio 2020, sono parametrate al reddito complessivo del contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 629 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e il loro pagamento deve avvenire con modalità tracciabili (art. 1 comma 679 della L. 160/2019).
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INPS Messaggio n 2350 del 05-06-2020 (procedura domande baby sitting e centri estivi).pdf