Bonus ASD e SSD, attività decommercializzate fuori dal calcolo dei ricavi

L’agenzia delle Entrate con propria circolare 5/E/2021, scioglie i dubbi in merito all’accesso alla richiesta delle misure agevolative previste dal decreto Sostegni in riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche, confermando quanto ribadito dal ministero  dell’Economia con recente risposta ad un’interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera. Nello sport dilettantistico i proventi così detti istituzionali non rientrano nel calcolo del volume dei ricavi per la definizione del contributo a fondo perduto del Decreto sostegni.

Il punto 4.1 della circolare riporta testualmente:

4.1 Calcolo del CFP COVID-19 decreto sostegni per le associazioni sportive dilettantistiche

Quesito

Tenuto conto che con la circolare 12/E del 2009 le attività svolte da alcune associazioni sportive dilettantistiche sono definite come «operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del d.P.R n. 633 del 1972» (corrispettivi decommercializzati), si chiede se i corrispettivi dell’attività istituzionale devono essere inclusi ai fini della determinazione del contributo COVID-19 decreto sostegni?

Risposta

Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato precisato «al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali», in considerazione del rinvio espresso operato dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

 Il medesimo documento di prassi precisa che «per la sola parte relativa all’attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019». 

Tali chiarimenti, in considerazione della ratio del «CFP COVID-19 decreto sostegni» risultano estensibili anche all’agevolazione qui in esame.

Pertanto nel calcolo devono essere computati solamente i ricavi soggetti a Ires e non le entrate decommercializzate, quali introiti da tesseramenti e corrispettivi specifici legati a corsi o prestazioni di servizi forniti ai soci.

Circolare n. 5 – 15-05-2021

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