Attività commerciale il bar del circolo ARCI
È sempre di natura commerciale e in nessun modo da ritenersi tra le finalità istituzionali l’attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale anche se rivolta solo ai propri soci. Queste le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 15865/2018.
Eutekne – 23 luglio 2018
Il bar del circolo ARCI è tassato come attività commerciale
Non conta che solo i soci possano usufruire delle attività del bar e che ne siano esclusi i terzi non soci
Alessandro BORGOGLIO
L’attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo e deve dunque ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale, e ciò a prescindere dal fatto che soltanto i soci possano usufruire delle attività del bar nel predetto circolo, mentre ne siano esclusi i terzi non soci.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15865/2018.
Si ricorda, innanzitutto, che l’art. 148, comma 3 del TUIR prevede la decommercializzazione delle attività effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose e sportive dilettantistiche, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.
Ai fini IVA, l’art. 4, comma 4, secondo periodo del DPR 633/1972 considera fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, escluse quelle effettuate “in conformità alle finalità istituzionali” da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche.
Insomma – come stabilito con la sentenza in commento – in base alle prefate disposizioni, la decommercializzazione ai fini delle imposte dirette e l’esclusione da IVA sono previste a favore delle predette associazioni soltanto quando si tratti di attività svolte in ragione dell’affinità e strumentalità delle stesse con i fini istituzionali e, inoltre, lo svolgimento di tali attività avvenga unicamente in favore dei soci.
Essendo questo il quadro di riferimento, è agevole dedurre che solo le prestazioni e i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano considerate come compiute nell’esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientrante nel regime impositivo (cfr. Cass. nn. 19839 e 20073 del 2005).
Pertanto, l’attività di gestione di un bar ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come non commerciale, ai fini IVA e delle imposte sui redditi, soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta solo in favore degli associati.
La Suprema Corte, in proposito, riprendendo alcuni suoi pregressi arresti, ha stabilito che nel caso oggetto della sentenza in commento, ovvero di un circolo ARCI che gestiva un bar, non poteva ritenersi che tale attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrasse nelle finalità istituzionali del circolo, anche se svolta esclusivamente verso i propri soci (cfr. Cass. nn. 15191/2006 e 21406/2012).
In effetti, il circolo aveva cercato di difendersi, eccependo che, come risultava da un verbale della polizia municipale, che aveva effettuato un accesso presso i locali di attività, nessun soggetto terzo, ovvero non socio, avrebbe avuto accesso al circolo, tanto che, appunto, non erano stati rinvenuti estranei (non tesserati) dal personale ispettivo della polizia municipale.
La Cassazione ha stabilito, però, che l’inclusione (o l’esclusione, come in effetti accertato) dei terzi tra i soggetti potenzialmente destinatari dell’attività di bar nel predetto circolo non incide comunque sulla necessità che, ai fini di usufruire della decommercializzazione ed esclusione da IVA, ne vengano integrati tutti quanti i requisiti, e cioè la natura non commerciale dell’attività svolta e il perseguimento di finalità istituzionali, atteso che l’attività di bar con somministrazione di bevande (anche se solo ai soci) non rientra tra le finalità istituzionali del circolo e, quindi, ha natura di attività commerciale ai fini del trattamento tributario.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con un datato documento di prassi, aveva osservato che i centri ricreativi e culturali sono annoverati tra gli enti non commerciali, i quali, collateralmente alla propria attività statutaria, possono svolgere anche un’attività commerciale come, appunto, la gestione di bar per la somministrazione di bevande dietro richiesta di pagamento di uno specifico corrispettivo, attività, questa, che si pone in una funzione sussidiaria o indiretta rispetto a quella principale cui è diretto il perseguimento dei fini propri dell’ente medesimo (ris. n. 166/94).
Tale attività collaterale – ha poi puntualizzato l’Amministrazione finanziaria – avendone manifestamente la natura, è certamente da considerarsi commerciale (ris. n. 217/95).
Ovviamente, ricorrendone i presupposti, gli enti associativi possono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 398/1991 ai fini della tassazione di tali attività commerciali (reddito forfetizzato del 3% dei proventi e detrazione IVA forfetizzata al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili).
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