Associazioni, senza responsabilità solidale il presidente che firma solo la dichiarazione dei Redditi

Con riferimento alle obbligazioni tributarie, non è sufficiente la semplice sottoscrizione della dichiarazione dei redditi per concretizzare la responsabilità solidale del legale rappresentante dell’associazione. È quanto affermato dalla Ctr Molise 603/1/2018.

Quotidiano Fisco – Il Sole 24 Ore – 25 febbraio 2019

Associazioni, salvo il presidente che firma solo il modello Redditi

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

L’articolo 38 del Codice civile, che impone ai rappresentanti delle associazioni non riconosciute una responsabilità solidale per il pagamento delle obbligazioni insoddisfatte dell’ente, richiede la dimostrazione dell’attività negoziale dagli stessi concretamente svolta nei confronti dei terzi. Pertanto, con riferimento alle obbligazioni tributarie, non è sufficiente la mera sottoscrizione della dichiarazione dei redditi per fondare la responsabilità solidale del legale rappresentante dell’associazione. È quanto affermato dalla Ctr Molise 603/1/2018 (presidente e relatore Moscato)

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti del presidente di una associazione sportiva dilettantistica, chiedendo il pagamento delle obbligazioni tributarie dell’associazione in forza del regime di solidarietà (articolo 38, appunto). L’ufficio riteneva il presidente solidalmente responsabile, avendo egli sottoscritto la dichiarazione dei redditi dell’ente per l’anno in considerazione.

Il contribuente impugna l’avviso di accertamento, affermando che la responsabilità solidale non è collegata automaticamente alla titolarità della rappresentanza dell’ente, bensì all’attività effettivamente svolta in nome e per conto dell’associazione nei rapporti con i terzi, di cui l’ufficio non ha fornito alcuna prova nel caso in esame.

Le argomentazioni del contribuente vengono accolte dalla Ctp e poi confermate dai giudici di appello. La Ctr richiama alcune pronunce della Cassazione (18188/2014 e 12473/2015) per precisare che il semplice titolo di rappresentante legale non basta ad attivare il regime in esame, essendo necessario provare chi realmente abbia agito in nome e per conto dell’ente, assumendo verso terzi le obbligazioni contrattuali rimaste inadempiute. A questo principio non sfuggono nemmeno i debiti di natura tributaria, che rientrano nella disciplina generale delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute. Occorre, pur sempre, che tali debiti siano collegabili all’attività spiegata in concreto dagli amministratori.

A questi fini, secondo la Ctr, sono forti indicatori del concreto esercizio del potere gestorio nell’amministrazione di una associazione – a titolo esemplificativo – la sottoscrizione del rendiconto, la riscossione degli incassi delle manifestazioni sportive, l’avere curato le utenze e l’affitto dei locali nonché, da ultimo, la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale ultima attività, conclude la Ctr, rientrando tra i compiti istituzionalmente demandati a chi detiene la rappresentanza legale dell’associazione, non può da sola costituire un sicuro indice di gestione dell’ente rilevante ai sensi dell’articolo 38 del Codice civile.

Nel caso di specie è stato quindi ritenuto illegittimo l’operato dell’ufficio, che aveva attivato il regime di solidarietà in capo al contribuente, in quanto (solo) firmatario della dichiarazione dei redditi dell’associazione.

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Ctr Molise 603 1 2018_OMISS

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