Associazioni Riconosciute

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L’associazione ha base personale, ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L’associazione ha base personale, ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale.

L’associazione è una formazione sociale consensuale è composta da una pluralità organizzata di persone che perseguono uno scopo comune.

Essa prende vita da un contratto di comunione di scopo in cui le parti mirano al raggiungimento di uno scopo comune a tutti coloro che aderiscono all’associazione.

Le associazioni riconosciute sono tali quando, su propria richiesta, ottengono il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.

La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, determinandosi la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente.

Pertanto le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni dei singoli soci o dell’organo amministrativo

 

RICONOSCIMENTO

Il procedimento per l’acquisizione della personalità giuridica delle associazioni è disciplinato dal regolamento di cui al D.P.R. 10.2.2000, n. 361, che ha semplificato i procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, in vigore dal 22 dicembre 2000.

Con il riconoscimento l’associazione acquista autonomia patrimoniale perfetta. In pratica i creditori dell’associazione non possono rivalersi, per la soddisfare il loro credito, sul patrimonio del singolo associato (contrariamente alle associazioni non riconosciute). L’autonomia patrimoniale perfetta implica che per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione riconosciuta, la responsabilità degli amministratori è limitata al patrimonio dell’associazione. L’istanza di riconoscimento va presentata in carta da bollo e sottoscritta dal rappresentante dell’ente:

  1. a) alle Province autonome o alle Regioni a statuto ordinario nella persona del Presidente della Giunta provinciale o regionale, se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle Province autonome e alle Regioni ai sensi dell’art. 14, D.P.R. 616/1977, oppure per finalità statutarie che si svolgono nell’ambito di una sola Regione;
  2. b) alle Prefetture se gli enti operano in settori di competenza statale oppure se gli enti esercitano la loro attività nell’ambito di più Regioni.

All’istanza di riconoscimento sottoscritta dal fondatore o dal legale rappresentante dell’ente vanno allegate:

– copie autentiche di atto costitutivo e statuto, di cui una in bollo;

– relazione illustrativa, sull’attività svolta e/o su quella che l’ente intende svolgere, sottoscritta dal rappresentante legale;

– relazione, sulla situazione economico-finanziaria, corredata da perizia giurata, in caso di beni immobili, e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari, sottoscritta dal legale rappresentante;

– copie dei bilanci e dei conti consuntivi approvati negli ultimi 3 anni e nel periodo precedente la presentazione dell’istanza, se l’istituzione ha già operato come ente non riconosciuto;

– elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente sottoscritto dal Presidente, compreso il collegio dei revisori, se presente, con indicazione del numero dei soci.

L’autorità competente deve verificare, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, che:

  1. a) l’ente si sia costituito nella forma dell’atto pubblico e rispettando le disposizioni di legge (art. 14 e seguenti Codice civile);
  2. b) lo scopo sia possibile e lecito;
  3. c) il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. L’accertamento dell’esistenza di un sufficiente patrimonio per il perseguimento del fine sociale è valutato come idonea garanzia per i creditori dell’associazione riconosciuta. Il riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso le Province autonome, Regioni o la Prefettura. Le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo devono essere approvate con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica. È quindi sempre necessario l’atto pubblico per le modifiche statutarie.

 

ASPETTI PATRIMONIALI

Non è prevista alcuna norma in merito alla composizione del patrimonio.

L’associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività attraverso:

  • quote associative e contributi degli associati;
  • contributi dei privati;
  • contributi dallo Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da convenzioni;
  • rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
  • altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.

L’esistenza del patrimonio risulta indispensabile affinché l’associazione possa ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Con il riconoscimento l’associazione acquisisce:

  1. a) autonomia patrimoniale perfetta;
  2. b) limitazione della responsabilità degli amministratori.

L’importanza del patrimonio è quella di garantire i terzi per le obbligazioni sorte in capo all’associazione.

L’entità del patrimonio deve essere proporzionato all’oggetto che l’associazione intende ottenere e viene valutato in sede di riconoscimento degli appositi enti preposti.

 

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

Con il riconoscimento l’associazione acquista autonomia patrimoniale perfetta e quindi il patrimonio dell’associazione rimane distinto da quelle dei singoli associati e degli amministratori. Con l’autonomia patrimoniale perfetta il patrimonio sociale è completamento distinto da quello personale dei soci, perciò per i debiti sociali risponde esclusivamente l’associazione con il suo patrimonio e per i debiti del socio risponde solo lui con il suo personale patrimonio. Delle obbligazioni assunte per il raggiungimento degli scopi risponde soltanto l’associazione con il proprio patrimonio. I terzi possono per far valere i loro crediti agire soltanto sul patrimonio dell’associazione, non possono agire sul patrimonio degli amministratori.

 

COSTITUZIONE

Le associazioni riconosciute devono essere costituite obbligatoriamente con atto pubblico al fine di ottenere il riconoscimento come persona giuridica (art. 14 codice civile).

All’atto della costituzione verrà redatto:

  • l’atto costitutivo, che rappresenta l’espressione di volontà delle parti a dar vita all’associazione;
  • lo statuto contenente le norme organizzative e di funzionamento dell’associazione stessa.

L’Atto costitutivo e lo statuto devono contenere obbligatoriamente (art. 16 codice civile):

  1. a) la denominazione dell’ente;
  2. b) lo scopo sociale che non deve avere scopo di lucro, ma perseguire gli ideali degli associati. L’associazione può prevedere attività commerciale purché strumentale al raggiungimento dello scopo sociale;
  3. c) il patrimonio: le associazioni per ottenere il riconoscimento devono disporre di un patrimonio, esso è formato solitamente dai conferimenti degli associati, da conferimenti anche di beni immobili, eredità, lasciti o donazioni;
  4. d) la sede;
  5. e) le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
  6. f) i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;

L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio;

 

NORME STATUTARIE E AMMINISTRATIVE

ORGANI SOCIALI: l’atto costitutivo dell’associazione deve prevedere obbligatoriamente tali organi sociali:

  1. a) l’assemblea;
  2. b) l’organo amministrativo.

 

ASSEMBLEA

L’assemblea è l’insieme di tutti i soci iscritti all’associazione e deve essere convocata dagli amministratori, ai sensi dell’art. 20 codice civile:

– almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;

– quando se ne ravvisi la necessità;

– su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati.

 

PARTECIPAZIONE all’ASSEMBLEA

tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare se previsto dallo statuto da altri membri dell’associazione, mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Gli amministratori non possono votare le delibere di approvazione del bilancio e quelle che riguardano la loro responsabilità (art. 21 codice civile).

 

COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

Sono di competenza dell’assemblea le delibere riguardanti:

– approvazione del bilancio;

– modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

– scioglimento e devoluzione del patrimonio;

– nomina e revoca degli amministratori;

– azione di responsabilità contro gli amministratori;

– esclusione degli associati.

 

DELIBERAZIONI dell’ASSEMBLEA

In base all’art. 21 codice civile le deliberazioni sono prese:

  • in prima convocazione Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
  • In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto a voto.
  • Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Se previsto dallo statuto, l’assemblea potrà deliberare il collegio dei revisori dei conti.

 

AMMINISTRATORI

L’associazione riconosciuta avente personalità giuridica agisce per mezzo di soggetti competenti a gestire e a rappresentare l’associazione stessa.

L’organo amministrativo può essere collegiale oppure composto da un solo amministratore. Gli amministratori sono responsabili verso l’ente (art. 18 codice civile) secondo le norme dell’incarico, sono esentati da responsabilità gli amministratori che non abbiano preso parte all’atto che ha causato il danno

Gli amministratori devono essere persone fisiche e devono essere scelte tra gli associati.

È competenza esclusiva dell’assemblea la nomina degli amministratori. Gli amministratori nominati assumono la carica a seguito di accettazione.

È lo statuto che disciplina la composizione dell’organo amministrativo. Se lo statuto prevede che la gestione dell’associazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione e non dispone le modalità delle deliberazioni, le stesse sono prese a maggioranza.

Le competenze degli amministratori sono relative all’amministrazione, alla gestione ed alla rappresentanza dell’associazione. È compito degli amministratori dare esecuzione delle delibere assembleari.

Lo statuto, in caso di composizione collegiale dell’organo amministrativo, dovrà determinarne le limitazioni del potere di rappresentanza dell’associazione. Tali limitazioni, nelle associazioni riconosciute, sono opponibili ai terzi solamente se risultanti dal registro delle persone giuridiche, salvo che si provi che i terzi ne erano a conoscenza (art. 19 codice civile).

La cessazione della carica di amministratore può avvenire per dimissioni, revoca o decadenza. La carica di amministratore è temporanea.

Gli amministratori sono responsabili verso l’associazione in relazione alle deleghe attribuitegli.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (art. 22 codice civile).

 

LEGALE RAPPRESENTANTE

Presidente è il responsabile dell’organizzazione, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni assembleari e del consiglio direttivo e garantisce l’esecuzione delle deliberazioni. Lo statuto ne prevede la durata in carica.

 

ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERE

Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’ atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’associazione, di qualunque associato o del pubblico ministero.

 

RECESSO DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto (art. 24 codice civile).

L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono pretendere la restituzione della quota e dei contributi versati in quanto il patrimonio dell’associazione non può essere devoluto ai soci.

 

ESTINZIONE dell’ASSOCIAZIONE

Ai sensi dell’art. 27 c.c. l’associazione si estingue:

– per le cause previste dall’atto costitutivo;

– quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;

– quando tutti gli associati vengono a mancare;

– per delibera assembleare di scioglimento.

Il patrimonio presente alla data di estinzione deve essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori; i beni che residuano dopo aver liquidato i creditori devono essere devoluti secondo quanto stabilito dallo statuto; in caso di nessuna previsione statutaria sarà l’autorità governativa che lo devolverà ad associazioni aventi scopi analoghi.

La redazione

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile