Associazioni culturali, cumulabili i contributi 2 e 5 per mille
Per l’anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono le indicazioni previste dal DCPM del 16 aprile 2021.
Gli aventi diritto
Le associazioni che abbiano, ai sensi dell’atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e che risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda.
Inoltre viene espressamente chiarita la cumulabilità del 2 per mille con il diritto al 5 per mille per le associazioni culturali che potranno beneficiare di entrambi i contributi.
Rendicontazione
Le associazioni culturali destinatarie delle somme beneficiati entro un anno dalla ricezione degli importi, devono redigere apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
Pubblicazione degli elenchi
Entro il 10 maggio 2021, il Ministero della cultura redige l’elenco degli enti aventi diritto al contributo, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del medesimo Ministero.
Possibilità di rettificare errori
Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 21 maggio 2021. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione, il Ministero della cultura, entro il 10 giugno 2021 trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, con le modalità già previste per il beneficio del 5 per mille, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all’Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette al Ministero della cultura la revoca dell’iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del DCPM del 16 aprile 2021.