Assegnazione impianti sportivi a ASD anche senza partita Iva
L’associazione sportiva dilettantistica non può essere esclusa da una gara indetta dal Comune perché non in possesso della partita Iva, così il Tar Calabria – Catanzaro, sezione I, con la Sentenza n. 685/2018, che ha chiarito che nelle procedure per l’affidamento in gestione di impianti sportivi il requisito economico del fatturato può essere soddisfatto da un organismo non imprenditoriale con la rappresentazione solo del proprio volume d’affari.
Quotidiano Pubblica Amministrazione – 3 aprile 2018
Per gli affidamenti alle associazioni senza partita Iva conta il volume d’affari
di Alberto Barbiero
L’amministrazione non può escludere da una gara un’associazione sportiva perché non ha la partita Iva ma deve pretendere in considerazione – in rapporto al requisito del fatturato – il volume d’affari conseguito, indipendentemente dal regime fiscale applicato.
Il Tar Calabria – Catanzaro, sezione I, con la sentenza n. 685/2018, ha chiarito che nelle procedure selettive per l’affidamento in gestione di impianti sportivi il requisito economico del fatturato può essere soddisfatto da un organismo non imprenditoriale con la rappresentazione del proprio volume d’affari e non risulta necessario il possesso della partita Iva da parte del concorrente.
Le associazioni sportive
Secondo i giudici amministrativi la categoria degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure a evidenza pubblica è ampia e variegata, in ragione del principio, di derivazione europea, del favor partecipationis. Peraltro, l’articolo 3, comma 1, lettera p) del codice dei contratti pubblici fa rientrare nella definizione di operatore economico anche gli enti privi di personalità giuridica.
Tra i soggetti che possono partecipare alle gare vi sono anche le associazioni sportive dilettantistiche, dovendo considerare che l’articolo 90, comma 25 della legge 289/2002 (recentemente integrato dalla legge di bilancio 2018), stabilisce che nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
La nozione di fatturato
La sentenza evidenzia che, poiché alcuni operatori economici ammessi dalla legge a partecipare alle procedure a evidenza pubblica possono ricadere nell’ambito di applicazione di regimi fiscali agevolati, è necessario dare una interpretazione sistematica delle clausole delle leggi speciali di gara che richiedano, quale requisito di capacità economico-finanziaria, il raggiungimento di una determinata soglia di fatturato.
La nozione di fatturato, in questi contesti, non coincide quindi con quella propria del diritto tributario, ma deve piuttosto essere intesa in termini di volume d’affari o, più ampiamente, di misura dei corrispettivi percepiti in corrispondenza dell’offerta di determinate prestazioni.
I giudici amministrativi evidenziano, tuttavia, che non possono rientrare le somme incassate dall’associazione sportiva come quote associative per le attività istituzionali. Queste somme, infatti, non costituiscono corrispettivi percepiti quale controprestazione per l’esercizio dell’attività cui la gara si riferisce (gestione di un impianto sportivo), bensì contributi versati dagli associati per il raggiungimento dei più ampi scopi associativi. Esse, pertanto, non consentono di soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato, sebbene inteso nel senso più ampio supra specificato.
La valutazione delle capacità economico-finanziarie
L’intervento del Tar Calabria sollecita le amministrazioni (soprattutto locali) a porre particolare attenzione nello svilupo dei percorsi per la formalizzazione di rapporti con organismi associativi, in quanto chiarisce che gli stessi sono, a tutti gli effetti, operatori economici e, conseguentemente, l’affidamento di servizi nei loro confronti comporta l’applicazione delle procedure regolate dal Dlgs 50/2016, seppure dovendo tener conto delle peculiarità del regime giuridico e fiscale.
La pronunzia ha, peraltro, una portata molto ampia che comprende soprattutto la vasta area dei servizi alla persona, nei quali è molto frequente il coinvolgimento nella gestione di servizi di associazioni non riconosciute. In termini complementari, un’amministrazione non potrà affidare con modalità derogatorie attività specifiche a un’associazione non riconosciuta solo perché questa non possiede partita Iva e non è pertanto valutabile la sua capacità economico-finanziaria.
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