ASD, responsabilità del legale rappresentante dei debiti tributari
Il legale rappresentante dell’associazione sportiva non riconosciuta non è esentato da responsabilità solidale verso la stessa, anche se possa affermare di non avere operato gestionalmente, poiché la responsabilità solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione avendo concretamente assunto attività negoziali e le obbligazioni verso terzi anche con riferimento ai debiti tributari. Così la Cassazione Sentenza n. 19982 del 24 luglio 2019.
Eutekne.info – 25 luglio 2019
Associazioni non riconosciute – Debiti tributari – Responsabilità personale e solidale del legale rappresentante – Presupposti
Ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta rileva non solo l’effettiva ingerenza di tale soggetto nell’attività gestoria dell’ente, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti. In sostanza, occorre verificare se il legale rappresentante dell’associazione, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari. Solo in tal caso il legale rappresentante potrà andare immune da corresponsabilità (cfr. Cass. n. 22861/2018).
Si è osservato, al riguardo, che i debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma “ex lege“, al verificarsi del relativo presupposto. Di conseguenza, deve essere chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) “formalmente” rivestito nel contesto dell’ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (cfr. Cass. n. 25650/2018 e Cass. n. 5746/2007).
Nella misura in cui la rappresentanza fiscale di un’ associazione non riconosciuta spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta, perché su di lui gravano gli obblighi tributari.
Quand’anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell’attività dell’ente (sebbene, civilisticamente, non risponda delle obbligazioni assunte da altri), verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge.
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Cassazione sentenza n. 19982 del 24 luglio 2019