ASD, per le agevolazioni verifica dei requisiti formali e sostanziali

La Cassazione richiama la nozione di attività sportiva della Corte di Giustizia UE.

Con l’ordinanza n. 30008 dello scorso 26 ottobre, la Cassazione ribadisce che, prima dell’istituzione del Registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, il requisito formale per l’applicazione del regime agevolato di cui alla L. 398/91 consisteva nell’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti. Inoltre, il disconoscimento delle ulteriori agevolazioni ai fini delle imposte dirette (art. 148 del TUIR) e IVA (art. 4 del DPR 633/72) contemplate per tale categoria di enti presuppone l’effettivo accertamento della natura (non lucrativa) dell’ente, nonché dell’attività svolta in concreto, al fine di evitare che lo schema associativo sia impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata.

L’applicabilità dei requisiti è subordinata all’affiliazione dell’associazione alle federazioni sportive nazionali o a riconosciuti enti nazionali di promozione sportiva. Si rileva che registro tenuto dal CONI è diventato operativo con delibera del novembre 2004, quindi precedente gli avvisi di accertamento. L’unico requisito formale prescritto dall’art. 1 della Legge n. 398 del 1991 era costituito, dall’affiliazione alle FSN, EPS o altri enti riconosciti.

Inoltre la Corte fa riferimento alla “Direttiva 2006/112/CE, conformemente ai suoi articoli 411 e 413, ha abrogato e sostituito, a decorrere dal 1 ° gennaio 2007, la normativa dell’Unione in materia di IVA, in particolare la sesta direttiva 77 /388/CEE del Consiglio, del l 7 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”.

E ancora: “La disposizione è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 10 dicembre 2020, causa C-488/181, Golfclub Schloss Igling eV: «L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non è dotato di effetto diretto, con la conseguenza che, se la legislazione di uno Stato membro che traspone tale disposizione esenta dall’imposta sul valore aggiunto soltanto un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, detta disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali, da un organismo senza fini di lucro, per ottenere l’esenzione di altre prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica che tale organismo fornisce alle persone che praticano dette attività e che tale normativa non esenta”.

Cassazione Ordinanza n. 30008 del 26 ottobre 2021

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