Asd, per il regime forfettario è sufficiente il riconoscimento sportivo
La Cassazione ha ribadito che l’applicabilità della legge 398/1991 è subordinata alla sussistenza di tre requisiti specifici:
- l’affiliazione a federazioni sportive nazionali (o agli enti nazionali di promozione sportiva);
- lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- il conseguimento di proventi non superiori a 400mila euro.
A questi si aggiunge il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni.
L’ordinanza della Cassazione si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, caratterizzato dall’introduzione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd). Con la conseguenza che oggi i principi espressi dall’ordinanza della Corte di cassazione devono essere mutuati alla luce delle novità introdotte con la riforma dello Sport. Diversamente dal passato, infatti, oggi per accedere ai benefici fiscali, non è più sufficiente il riconoscimento sportivo da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, bensì diventa necessaria l’iscrizione al Rasd. Un cambio di prospettiva che rende la pronuncia della Cassazione particolarmente rilevante in quanto le Asd e gli operatori del settore dovranno tenere conto di questi elementi per garantire il rispetto della normativa fiscale vigente ed evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Fonte: Gruppo Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco – di Sofia Ludovica Giurlani e Gabriele Sepio – 4 marzo 2025
Ordinanza Cassazione nr. 31894-2024