Asd: mancata tracciabilità dei pagamenti comporta la decadenza dalla L.398/1991
di Alessandra Bozzo
I pagamenti emessi e ricevuti da una asd devono essere tracciabili se superiori a 1.000 euro, pena la decadenza dalle agevolazioni fiscali riconosciute ai sensi della L. 398/1991.
Il caso: una asd, che risulta essere estinta e rappresentata dai suoi obbligati in forma solidale, veniva raggiunta da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito della violazione dell’art. 25 comma 5 della L. 133/1999 ossia la mancata tracciabilità di spese superiori al limite previsto per l’utilizzo dei contanti per pagamenti a favore di collaboratori e per questo era stata disposta la decadenza dai benefici fiscali di cui alla Legge 398/1991, come previsto dalla normativa vigente, con obbligo di pagamento delle imposte dovute e applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Gli obbligati nei confronti dell’asd resistevano e depositavano ricorso impugnando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello in Cassazione basandosi su 3 motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 5 della L 133/1999 (limite all’utilizzo del contante).
- Violazione e falsa applicazione della L. 398/1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche)
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 comma 2 del d.p.r. 617/1986 (le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sportivi)
Con riferimento ai primi due motivi, analizzati congiuntamente poiché strettamente collegati, la Cassazione espone il testo della norma molto chiaro che prevede che le associazioni sportive dilettantistiche debbano effettuare i pagamenti, a mezzo di conti correnti bancari o postali ad essa intestati, tramite carte di credito o di debito, ovvero ogni altro mezzo che permetta all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli per importi superiori a 1.000 euro. L’inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991.
La ratio della norma è quella di rendere tracciabili pagamenti per evitare forma di evasione fiscale e nel caso in esame l’amministrazione finanziaria non è stata in grado di risalire ai pagamenti effettuati da qui la decadenza della de-commercializzazione delle entrate istituzionali e l’assoggettamento a tassazione e ad iva delle somme incassate dall’associazione nel corso dell’esercizio.
La decadenza dall’agevolazioni fiscali rappresenta di per sé un regime sanzionatorio per tal motivo non vengono applicate ulteriori sanzioni.
Il terzo motivo si basava sulla violazione dell’art. 69 che disciplina il trattamento delle indennità e dei compensi sportivi erogati. Tale motivo risulta infondato poiché l’amministrazione finanziaria non è entrata nel merito dell’operato dei collaboratori bensì ha contestato il mancato pagamento con mezzi tracciabili dei suddetti importi comportando così la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste.
Per questi motivi veniva respinto il ricorso e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.