Asd: l’onere di provare i presupposti che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca

Il caso: Un’associazione sportiva dilettantistica riceve un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria producendo maggiori importi di Ires, Irap ed Iva poiché a seguito di controllo era emerso che negli stessi locali operava oltre all’asd anche una società a responsabilità limitata con finalità del tutto analoghe all’asd con la quale era stato stipulato un contratto di affitto d’azienda riscontrando in tal modo tutta l’attività economica svolta all’asd.

L’associazione ricorre e vince nei primi due gradi di giudizio annullando le pretese delle entrate, con la motivazione che l’effettivo svolgimento di attività “era provata dalle dichiarazioni dei frequentatori della palestra e dalle scritture sociali, dovendosi ritenere che l’eventuale irregolarità nella convocazione delle assemblee e la mancata partecipazione degli associati alla vita sociale avesse un mero rilievo civilistico, irrilevante ai fini fiscali”.

La corte di Cassazione accoglie le motivazioni delle entrate affermando che “in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di  tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni  senza  fini di lucro – come si evince dall’art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile ratione temporis) – svolgere attività a carattere commerciale;  il  citato  art.  111, comma 1 – in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo – costituisce, d’altro canto, deroga  alla  disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R.,  secondo  cui l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri  stabiliti  dall’art.  2697 e.e.” (Cass. n. 23167/2017).

In conclusione la Cassazione aggiunge che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato temporalmente applicabile alla fattispecie, in materia di IRES e in materia di IVA – con evidente finalità antielusiva, a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole normativamente previste, ma anche dell’accertamento – che va effettuato dal giudice di merito con adeguata motivazione – che si rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse trovino riscontro concretamente nell’attività svolta.

 

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