Asd: le sentenze non devono essere astratte e senza riferimenti specifici

La sentenza della Corte di cassazione n. 29510 pubblicata il 24/10/2023 accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate richiesta a seguito di due rigetti dalla Commissioni Tributaria Provinciale di Perugia e dalla Commissione Regionale dell’Umbria.

L’agenzia aveva notificato a una associazione sportiva dilettantistica e ai relativi soci avvisi di accertamento in cui disconosceva le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione delle sanzioni. Essa sosteneva che l’associazione fosse invece assimilabile a una società di fatto con un unico motivo di ricorso basato su tre profili di censura: non era stato indicato sul sito web la denominazione “dilettantistica”, la mancanza di una vita associativa e la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario; la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa.

La Corte riteneva fondato il motivo di ricorso sostenendo, riguardo alle sentenze precedenti delle Commissioni Tributarie che si trattasse di una considerazione meramente astratta e priva di elementi specifici di riferimento, non sufficiente a ritenere assolto l’onere di prova gravante sull’ente […].

Per questo motivo accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del giudizio.

 

Sentenza n. 29510 del 24.10.2023

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