ASD, le quote differenziate non qualificano la temporaneità
Le agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche non decadono in presenza di quote di frequentazione ai corsi, anche differenziate, pagate oltre quella associativa. Questo è quanto ribadito dalla sentenza n. 260/2/16 della C.T. Prov. di Reggio Emilia.
Per le associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUIR non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Il successivo comma 8 prevede, tra l’altro, che tale disposizione si applica a condizione che le associazioni si conformino a particolari clausole da recepire nei propri statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e, alla lettera c) è prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. In pratica le prestazioni di servizi a favore dei soci a fronte di corrispettivo, non si considerano commerciali se la frequentazione non è da considerarsi temporanea.
Il caso
Un’associazione sportiva dilettantistica conduttrice di palestra, a fronte del pagamento della quota sociale da parte dei propri iscritti, richiedeva un ulteriore corrispettivo, anche differenziato, a seconda dei vari corsi usufruiti.
Proprio a seguito del pagamento di ulteriori quote differenziate, l’Amministrazione finanziaria riteneva il verificarsi della temporaneità alla vita associativa, dal momento che non tutti i soci aderivano alle iniziative dell’associazione. Ne conseguiva la decadenza delle agevolazione adottate.
La sentenza
La C.t.p. ribaltava il giudizio. Proprio la considerazione della richiesta di un ulteriore quota agli iscritti che intendevano partecipare ai vari corsi proposti dall’associazione, fa venir meno la temporaneità alla frequentazione della vita associativa, poiché il maggior corrispettivo richiesto è dovuto a copertura dei costi sostenuti per organizzare le varie iniziative. Costi che non potevano essere spalmati indistintamente su tutti i frequentatori.
L’applicazioni di ulteriori quote differenziate, ai soci di un’associazione sportiva dilettantistica, per l’adesione ai corsi offerti, non rappresenta temporaneità alla vita associativa, di conseguenza non possono essere disconosciute le agevolazioni di cui ha diritto.
Considerazione
La stessa Commissione si era già espressa in tal senso con la sentenza n. 229/2/16, da noi già commentata il 28 settembre 2016.