Asd: le norme di esenzione si applicano sotto un profilo sostanziale e non formale

L’accertamento dell’esenzione fiscale per le associazioni sportive dilettantesche deve essere basato su elementi sostanziali e non solo su quelli formali della normativa vigente.

Questo quanto deciso, in accordo con la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 21707 del 20 luglio 2023. Il quesito in oggetto riguardava infatti il ricorso presentato da un’associazione sportiva dilettantistica contro l’Agenzia delle Entrate concernente avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative agli anni dal 2010 al 2015.

Secondo la Corte, infatti, non era sufficiente la presenza di elementi estrinsechi e formali come l’affiliazione alle Federazioni Sportive, l’approvazione del bilancio o le clausole inserite nello statuto riguardanti la vita associativa. La normativa ha come scopo l’esenzione sui proventi relativi alle prestazioni che siano coerenti all’attività istituzionale ma è quindi necessario che sia realmente esaminata l’attività effettuata.

Per questo motivo la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando il ricorrente a pagare le spese giudiziali.

Cassazione Ordinanza n. 21707 del 20 luglio 2023

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