Asd e ssd non decadono per l’inosservanza della disciplina sulla tracciabilità

In attuazione della riforma fiscale il Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio”, introduce un’importante disposizione per le società e associazioni sportive dilettantistiche e precisamente: non decadono più dal regime fiscale di favore in caso di inosservanza della disciplina sulla tracciabilità di pagamenti e versamenti.
L’articolo 25 della legge 133/1999 prevede che i pagamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di promozione sportiva, che si avvalgono del regime fiscale di favore di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, i versamenti dagli stessi effettuati, devono avvenire tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L’inosservanza di tale obbligo comporta, nella versione originale, la decadenza dalle agevolazioni, oltre all’applicazione della sanzione formale prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997, da 250 a 2.000 euro.
Si ricorda che i soggetti che hanno optato per il regime fiscale di favore della citata legge n. 398, beneficiano di diverse agevolazioni sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva quali, in particolare:

  • esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e dagli adempimenti previsti dal titolo II del Dpr 633/1972;
  • per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto con le modalità di cui all’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/1972, vale a dire la detrazione dell’imposta è forfetizzata nella misura del 50% per le operazioni imponibili ad eccezione dei diritti televisivi e delle trasmissioni radiofoniche dove la forfetizzazione è ridotta in misura pari ad un terzo;
  • determinazione in misura forfetaria del reddito imponibile Ires, applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

L’articolo 19 Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 abroga, in un’ottica di rimozione dal sistema fiscale delle sanzioni “improprie”, la decadenza dalle agevolazioni in caso di inosservanza della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti, introdotta per evidenti finalità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Pertanto le società e associazioni sportive dilettantistiche non decadono più dal regime fiscale di agevolato a causa della inosservanza della disciplina sulla tracciabilità di pagamenti e versamenti, tuttavia la violazione rimane, ma sarà colpita solo dalla sanzione pecuniaria espressamente prevista.

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