Anche gli impianti sportivi privati hanno diritto alla riduzione del canone
Alcune norme del DL “Rilancio” trovano applicazione anche per le attività sportive. Tra esse viene infatti disposto che anche quando gli impianti sportivi appartengono a soggetti privati il conduttore ha diritto limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone di locazione che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
Fonte: Eutekne.Info – 28 maggio 2020
Fino al 30 giugno stop ai canoni di locazione di impianti sportivi pubblici
Per le mensilità da marzo a luglio, diritto alla riduzione del canone in misura pari al 50% del canone contrattualmente stabilito per gli impianti privati
Anita MAURO
I gestori di impianti sportivi hanno subito, come molti altri, gravi danni a causa della sospensione dell’attività dovuta all’emergenza sanitaria e, al momento, per molti di essi l’attività non è ancora ripresa, per le difficoltà di adeguare l’attività alle misure di distanziamento. Il DL “Rilancio”, da un lato, ha dedicato alcune norme specificamente agli impianti sportivi, dall’altro ha destinato alcune norme agli enti non commerciali, norme che potranno trovare applicazione anche alle associazioni sportive che hanno tale qualifica.
Tra le misure dedicate agli impianti sportivi, si segnala l’art. 216 del DL 34/2020. La norma modifica l’art. 95 del DL 18/2020, che aveva disposto una sospensione per il pagamento dei canoni di locazione per il settore.
A seguito delle modifiche, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche (aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato), il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali sono sospesi dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2020. Il pagamento dei canoni sospesi va effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.
Inoltre, sempre per gli impianti sportivi pubblici, viene previsto che i concessionari possano richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, rideterminando le condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.
In caso di mancato accordo – precisa la norma – le parti possono recedere dal contratto e il concessionario ha diritto:
– al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
– ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, al rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
È, poi, prevista una disciplina anche per gli impianti privati, finora esclusi da disposizioni specifiche. Viene, infatti, disposto che, in relazione ai contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di soggetti privati, la sospensione delle attività sportive (disposta con i DPCM attuativi dei DL 6/2020 e 19/2020) sia sempre valutata, ex artt. 1256 c.c. (impossibilità sopravvenuta definitiva e temporanea), 1464 c.c (impossibilità parziale della prestazione), 1467 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta) e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto. Tale squilibrio attribuisce al conduttore, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, il diritto alla riduzione del canone locatizio in misura pari al 50% del canone contrattualmente stabilito (salvo prova di un diverso ammontare).
Per quanto concerne ancora i canoni di locazione, va segnalato che il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, può trovare applicazione anche in ambito sportivo, essendo destinato anche agli enti non commerciali, seppur nei limiti definiti dalla citata norma (si veda “Credito d’imposta sulle locazioni anche per i terreni” del 23 maggio 2020).
Il credito di imposta per la locazione pare applicabile
Infine, spostando la prospettiva ai soggetti che hanno acquistato abbonamenti presso impianti sportivi, l’art. 216 del DL 34/2020 dispone che la sospensione delle attività sportive a causa dell’emergenza configuri la sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c., con riferimento ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Così, i soggetti acquirenti degli abbonamenti potranno presentare, entro 30 giorni dal 19 maggio 2020 (ovvero entro il 18 giugno), istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell’attività sportiva (disposta con i DPCM attuativi dei DL 6/2020 e 19/2020), allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
Infine, l’art. 217 del DL 34/2020 istituisce un apposito “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, conseguente alle misure anti COVID-19.
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