Agevolazioni per le srl sportive dilettantistiche solo dal 2003

Le agevolazioni fiscali spettanti anche alle società di capitali sportive dilettantistiche si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003, ossia dalla data di entrata in vigore della L. 289/2002. Questo il principio di diritto sancito la Cassazione con Sentenza n. 7629/2017.

Eutekne.info – 4 maggio 2017

Agevolazioni per le srl sportive dilettantistiche solo a partire dal 2003

Secondo la Cassazione la L. 289/2002, entrata in vigore in tale anno, è una norma del tutto irretroattiva rispetto alle società di capitali

Francesco NAPOLITANO

Le agevolazioni fiscali spettanti anche alle società di capitali sportive dilettantistiche si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003, ossia dalla data di entrata in vigore della L. 289/2002.
Questo il principio di diritto sancito con la sentenza n. 7629/2017 della Suprema Corte, che ha trattato il caso di una srl sportiva che invocava le citate agevolazioni, ritenute non spettanti con conseguente emissione di atti di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000.

La CT Reg. aveva respinto l’appello della società in quanto: la stessa era costituita in forma di società di capitali, e pertanto il reddito era qualificato di impresa a tutti gli effetti, ex Titolo II, Capo II del TUIR; non poteva rientrare tra quelle sportive dilettantistiche in quanto tali nuovi soggetti sono stati introdotti con la L. 289/2002, norma che non ha effetto retroattivo; tale norma imponeva delle precise regole statutarie, a cui la società non si era uniformata. Inoltre, le indagini della GdF avevano accertato l’esistenza di profili giuridici e di fatto che dimostravano la natura di pura impresa commerciale con fini di lucro.

Tutti i motivi di ricorso, per il cui dettaglio si rimanda all’integrale descrizione indicata in sentenza, sono stati respinti in maniera tranchant dalla Cassazione, che ha rilevato soprattutto “il mancato rispetto (…) dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis”, atteso che tutti i quesiti posti relativi a violazioni di legge erano estremamente generici e astratti, mentre la norma richiamata ne prevede la formulazione “in termini tali da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori”, permettendo in tal modo di esercitare la tipica funzione nomofilattica della Corte, mentre, sui vizi di motivazione, per i giudici di legittimità l’indicazione dei quesiti non aveva aggiunto quel quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo di ricorso tale da rendere la motivazione (del giudice di merito) inidonea a sorreggere la decisione.

Ma oltre a ciò, la Cassazione sottolinea che gli anni oggetto della vertenza erano antecedenti all’entrata in vigore della norma agevolativa invocata (L. 289/2002), norma del tutto irretroattiva rispetto alle società di capitali. Oltretutto, tra i motivi di ricorso, questo aspetto non era stato neanche citato.
Di conseguenza, ancorché non idonei per i vari motivi sopra esposti, i vizi eccepiti sulla motivazione, oltre a perdere spessore argomentativo, si imperniano su elementi del tutto secondari rispetto al centro della questione, individuato – appunto – nell’inapplicabilità totale della L. 289/2002 alla srl ricorrente e di fatto risultando assorbiti totalmente dalla mancata censura dell’ultimo ragionamento svolto in merito alla citata legge.

Il caso di specie rientra nell’ambito delle forme di organizzazione che gli enti sportivi dilettantistici si possono dare per godere delle agevolazioni fiscali previste e permette di fare il punto sull’utilizzo della società di capitali sportiva senza scopo di lucro, introdotta nell’ordinamento con l’art. 90, comma 17 della già citata L. 289/2002.
Anche se nella sentenza non è esplicitamente individuato, si può supporre che l’agevolazione ritenuta non spettante fosse almeno quella prevista dalla L. 398/91, che prevede la forfetizzazione del reddito d’impresa nella misura pari al 3% dei proventi conseguiti nel periodo d’imposta.
Come ben argomentato dalla Cassazione, però, tale agevolazione, insieme alle altre previste per gli enti associativi, è fruibile soltanto in seguito all’emanazione della più volte citata L. 289/2002. È con essa che si introduce questa nuova specie di società, a cui spettano i benefici a condizione di requisiti di forma e contenuto statutario ben preciso e dettagliato.

Tra l’altro, al di là della dimensione temporale della questione (anni ante L. 289/2002), la vicenda potrebbe riguardare anche una srl sportiva che voglia – oggi – godere delle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

Per i benefici da rispettare precisi requisiti di forma e contenuto statutario

In tal caso, la società deve innanzitutto modificare il proprio statuto e prevedere la totale assenza dello scopo di lucro, non solo formale ma da attuare nel concreto.
Successivamente, saranno da adottare le altre modifiche previste dall’art. 90 della citata L. 289/2002, procedendo quindi all’iscrizione al Registro CONI, con le dovute differenze rispetto alle associazioni (ad esempio è possibile la trasmissibilità delle quote e non è previsto il meccanismo della democraticità, valendo le quote possedute).
Il beneficio, a questo punto, varrà soltanto per il futuro.

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Cassazione 7629-2017

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