Agevolazioni per ASD anche se il libro soci è incompleto
Non risulta essere valida motivazione per la perdita dei requisite per la fiscalità di favore, se il libro soci e i verbali di un’associazione sportiva dilettantistica sono incompleti e lacunosi nella loro composizione. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 1051/2015 della C.T. Regionale di Torino.
Si ricorda che il comma 8 dell’art. 148 del TUIR, detta tutta una serie di condizioni che le associazioni devono recepire nei propri atti costitutivi e statuti, redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata per beneficiare di particolari agevolazioni fiscali: divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, espressa esclusione della temporaneità dalla partecipazione alla vita associativa, previsione per i soci maggiorenni del diritto di voto, obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, eleggibilità libera degli organi amministrativi, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, intrasmissibilità della quota o contributo associativo. Inoltre per le associazioni sportive dilettantistiche, con il comma 18 dell’art. 90, L 289/2002, sono stati introdotti alcuni obblighi specifici da recepire negli statuti: denominazione, oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica, attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione, assenza di finì di lucro, previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati anche in forme indirette, norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, elettività delle cariche sociali, obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari, modalità di scioglimento dell’associazione, obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento. Tra le principali agevolazioni fiscali si inserisce di diritto la L 398/91, che consente la non imponibilità ai fini IRES e IRAP del 97% dei proventi per attività commerciale e la forfetizzazione dell’IVA.
Il caso
Nei confronti di un’ASD ciclistica, l’Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo delle scritture contabili e della documentazione reperita, riscontrava diverse irregolarità tra le quali l’incompletezza del libro soci nel quale erano riportati solamente cinque associati, carente stesura dei verbali assembleari, irregolarità che portavano a ritenere l’associazione decaduta dalle agevolazioni previste dall’art. 148 TUIR e della L. n. 398 del 1991, veniva quindi rivista l’imposizione fini IRES, IVA e IRAP per l’anno di imposta 2009.
L’ASD proponeva ricorso, contestando la effettività delle irregolarità in accertamento e pertanto la decadenza dalle agevolazioni.
La Commissione Tributaria provinciale di Alessandria, accoglieva il ricorso ritenendo insussistenti le violazioni accertate.
L’Ufficio proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e deducendo l’incompleta tenuta del libro soci, irregolarità nei verbali i quali non indicavano i nominativi dei soci intervenuti, l’assenza dell’atto costitutivo dell’associazione; irregolarità circa i pagamenti effettuati e i compensi ricevuti in contanti, e la mancata contabilità separata dell’attività istituzionale e commerciale.
La sentenza
C.T. Regionale di Torino respingeva l’appello motivando che constatata la complessità dell’attività dell’ASD in questione e le problematiche che possano essere trattate nella vita associativa è da ritenere giustificata l’osservazione che a parte i componenti il direttivo sia difficile coinvolgere nella vita associativa gli altri iscritti. “… pertanto si può ritenere meramente formale la mancata compilazione del libro soci … si rileva poi che i verbali di assemblea danno comunque atto della presenza dei soci componenti il direttivo tanto che, a meno di sostenere un falso, le varie deliberazioni risultano assunte proprio dai soci indicati.” Le altre risultanze processuali hanno dimostrano una serie di attività che non possono essere svolte solamente a favore dei cinque iscritti nel libro soci, “… si ritiene pertanto più corretto dare una valutazione complessiva della associazione piuttosto che rilevanza a specifiche inadempienze.”
I giudici inoltre ritengono sia sufficiente un unico impianto contabile e un unico piano dei conti, purché strutturato in modo da individuare le voci relative all’attività istituzionale e commerciale.
Conclusioni
Su quanto esposto è doveroso evidenziare che l’Agenzia delle Entrate con propria circolare 9/E del 24 aprile 2013, che rispondendo a questi posti, fornisce importanti chiarimenti in relazione ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
Per quanto concerne gli adempimenti contabili, fa presente che per gli enti non commerciali che adottano, per la tenuta della contabilità, un unico piano dei conti strutturato in modo da poter individuare chiaramente le voci relative all’attività istituzionale e commerciale, non costituisce preclusione all’attività di controllo da parte del fisco, in considerazione della “particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, si ritiene che la mancata redazione del rendiconto … non determini, di per sé, l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati …, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.”
Inoltre la circolare precisa che il requisito di democraticità di un’associazione sportiva dilettantistica deve essere attentamente valutato verificando la corrispondenza delle previsioni statutarie e la reale operatività della stessa, “… si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio… l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.”
Come già esposto il 29 marzo 2016 “Le assemblee delle ASD valide anche se convocate verbalmente” si ricorda La Commissione Tributaria Regionale di Aosta con la sentenza n. 8/2015 ha stabilito che le convocazione verbali dell’assemblee alla quale partecipano anche un numero limitato di soci, non rappresenta una limitazione alla vita democratica dell’associazione e di conseguenza non perde i benefici delle agevolazioni fiscali.