Adempimento conclusivo per il 5 per mille entro il 30 giugno

La legge 27/12/2013 n. 147 cosiddetta Legge di Stabilità per l’anno 2014 ha riconfermato il sostegno all’attività di enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche mediante accesso al beneficio del 5 per mille, indicando le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione.L’Agenzia delle Entrate con la circolare 7/E ha stabilito le modalità e i termini per l’adesione alla ripartizione del 5 per mille presentando l’apposita istanza, previa verifica dei requisiti.

Le risorse complessivamente stanziate per la liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2014, ammontano a 400 milioni di euro, come si evince dall’art. 1 comma 205 della Legge 147; qualora non tutte le somme vengano utilizzate verranno portate a nuovo per l’esercizio successivo.

Procediamo con un rapido excursus circa gli adempimenti inerenti la richiesta di adesione al beneficio del 5 per mille.
A partire dal 21 marzo 2014 fino al 7 maggio 2014 era possibile spedire la domanda di adesione attraverso modalità telematiche (direttamente utilizzando il servizio Fisconline o tramite un intermediario abilitato attraverso il canale Entratel), utilizzando il software di compilazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il 14 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito Ministeriale gli elenchi provvisori di coloro che potevano aderire al riparto del 5 per mille, che sono resi definitivi entro la settimana successiva corretti gli errori formali indicati dai soggetti richiedenti, tramite l’utilizzo del modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita iva o il modello AA5/6 per le associazioni dotate del solo codice fiscale.
Per la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al riparto del 5 per mille gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche dovranno spedire, entro la data del 30 giugno 2014, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegando il documento di identità del legale rappresentante.
In particolare tale documentazione dovrà essere spedita a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (DRE) per gli enti di volontariato e all’ufficio competente del CONI per le associazioni sportive dilettantistiche.
Il mancato invio di tale modello determina la decadenza del beneficio.
Coloro i quali non abbiano provveduto a inoltrare la domanda nei modi e nei tempi stabiliti avranno tempo fino al 30 settembre 2014 per ravvedersi, versando contestualmente tramite F24 (codice tributo 8115) una sanzione pari a 258 euro, importo da versare autonomamente e non compensabile con altri crediti.

Molto importante: i soggetti destinatari delle somme del contributo del 5 per mille, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.
Le Associazioni sportive dilettantistiche dovranno inoltre specificare nella relazione, le attività di interesse sociale effettivamente svolte.

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