I soci di una asd titolari di diritti e doveri, anche partecipativi

In una Asd non si può individuare un mero “iscritto” da un soggetto realmente operativo in quanto entrambi, prendendo parte alla vita del sodalizio sono titolari di diritti e doveri, anche partecipativi, all’interno della compagine sportiva o comunque compartecipa stabilmente alle finalità associative. Questo quanto decisione in Cassazione con la Sentenza n. 35977 depositata il 4 ottobre 2021.

Il caso: Una asd veniva condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di omessa dichiarazione Iva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 74/2000 a seguito di ricalcolo in aumento dei proventi derivanti dall’attività commerciale che portava la stessa a fuoriuscire dal limite di 250.000 euro, previsto per la l. 398/1991.

I motivi alla base di questa decisione risiedono nel fatto che l’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione come entrate de-commercializzate solo quelle dei soci tesserati dalle rispettive organizzazioni sportive nazionali andando evidentemente ad escludere coloro che, seppur avessero aderito al sodalizio pagando la quota associativa, erano meri frequentatori.

Svolgimento: L’asd resisteva e impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello in Cassazione esponendo in sua difesa che è erroneo ritenere socio solo colui che risulta iscritto ad un’organizzazione sportiva nazionale e derubricare gli altri a meri clienti andando di fatto a distinguere tra “partecipante”, ovvero colui che occasionalmente frequenta il sodalizio, dall’”effettivo partecipante” colui che prende parte all’attività sportiva svolta dal sodalizio e per questo tesserato presso la Federazione Sportiva Nazionale o l’Ente di Promozione Sportiva. Le norme di riferimento e la Circolare 18/E del 2018 non hanno mai operato distinzione in questo senso pertanto l’attività istituzionale deve ricomprendere quanto svolto a favore di tutti i soci aderenti al sodalizio siano essi sportivi o meno.

Tale motivazione era volta a far venir meno il reato di omessa dichiarazione Iva con il gravame del dolo.

I Giudici di Cassazione intervengono a favore dell’asd andando a evidenziare i dettami normativi che caratterizzano le associazioni e società sportive dilettantistiche partendo dai dettami dell’art. 148 comma 3 del Tuir il quale detta le clausole che devono essere contenute all’interno di uno statuto sociale, per godere dei benefici fiscali connessi tra cui la de-commercializzazione di attività svolte in favore di soci o associati.

La ratio della norma appare chiara e mira a favorire, ai fini fiscali, l’espletamento di attività istituzionali dell’ente, identificate in quelle svolte in favore di soggetti aderenti direttamente al medesimo ovvero vincolati ad altre associazioni che svolgano la stessa attività e facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.

Conclusioni: Non si può infatti individuare un mero “iscritto” o “partecipante” da un soggetto realmente operativo in quanto entrambi, prendendo parte alla vita del sodalizio sono titolari di diritti e doveri, anche partecipativi, all’interno della compagine sportiva o comunque compartecipa stabilmente alle finalità associative.

Per questo motivi la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia a nuovo giudizio.

Sentenza Cassazione n. 35977

 

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